Istruzioni Operative DURC on line

Durc on-line: indicazioni operative

Premessa

Si forniscono di seguito le prime indicazioni utili per l’utilizzo della nuova procedura relativa alla verifica della regolarità contributiva in tempo reale, in vigore dal 1° luglio 2015, con la riserva di pubblicare in seguito eventuali ulteriori approfondimenti.

Modalità della verifica e soggetti abilitati

La verifica della regolarità contributiva viene effettuata dai soggetti abilitati tramite l’accesso ai portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) funzione “Consulta regolarità”, inserendo il solo Codice Fiscale dell’impresa oggetto della verifica. I predetti canali sostituiscono la richiesta mediante Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it), tranne per alcune specifiche discipline, che restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC. Trattasi, in particolare, del DURC richiesto:

a) in presenza di una certificazione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. da Legge n. 94/2012);

b) in relazione alla regolarità contributiva da verificare «con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento» (art. 6, comma 11-ter, D.L. n. 35/2013 conv. da Legge n. 64/2013);

c) in applicazione della procedura di emersione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 agosto 2012;

d) in applicazione della procedura di «esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del Cratere» di cui all’articolo 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva sono:

a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (…);

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le Amministrazioni pubbliche concedenti;

d) le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015 chiarisce che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lettere e) ed f) resteranno esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. I soggetti delegati ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono, invece, da subito abilitati.

Requisiti di regolarità contributiva

L’interrogazione telematica avviene in tempo reale e viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive (es. verifica effettuata nel mese di luglio 2015 riguarda i versamenti scaduti al 31/05/2015 di competenza della denuncia mensile di aprile 2015).

Non viene considerato grave uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore a € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa Edile (l’impresa viene ritenuta, di conseguenza, regolare). Nel caso di verifica con esito positivo il sistema genera un Documento in formato .pdf (non modificabile) con dichiarazione di regolarità. Tale Documento, la cui durata è di 120 giorni dalla data della richiesta, sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC (es. DURC per: appalto di lavori pubblici, lavori privati in edilizia, attestazione SOA / iscrizione albo fornitori, agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni, ecc.) e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica della regolarità (unicità della verifica di regolarità).

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf il sistema rinvia al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

Assenza di regolarità

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono via PEC all’interessato o al consulente del lavoro delegato l’invito a regolarizzare la posizione, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo viene comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione. Il Documento riporta in tal caso gli importi a debito e le cause di irregolarità.

Codice Statistico Contributivo (CSC) edile

L’inquadramento previdenziale nei diversi settori di attività viene effettuato dall’INPS con riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal CCNL applicato.

Se un’impresa ha un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile, il Durc On-Line ha sempre l’esito delle Casse Edili, indipendentemente che l’impresa abbia dipendenti (operai e/o impiegati) oppure no (lavoratori autonomi o società con soli soci lavoranti). Da luglio 2015 anche le imprese senza dipendenti con CSC edile devono essere iscritte alla Cassa Edile; l’iscrizione non comporta l’invio delle denunce ed il pagamento dei relativi contributi, ma è requisito essenziale per il rilascio del Durc On-Line regolare.

Si precisa che l’INPS con circolare n. 126 del 26/06/2015 avente titolo: “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)” ha comunicato quanto segue: “L’individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili”.

La CNCE, con circolare n.30 del 14 luglio 2015, ha precisato che a seguito di analoga richiesta in merito l'INPS ha chiarito che l'indirizzamento della pratica al sistema delle Casse Edili avviene per ogni codice fiscale che abbia o abbia avuto l'attribuzione anche di un codice CSC relativo al settore edile pur svolgendo un'attività principale non ricompresa tra quelle delle costruzioni, dovuta alla necessità, anche temporanea, di avere dipendenti edili.

Con riguardo alle Casse Edili, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dover ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (Casse Edili abilitate)

DURC richiesti prima del 1° luglio 2015

Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale (ovvero prima del 1° luglio 2015) e in corso di validità possono essere utilizzati nelle ipotesi e nei periodi di validità previsti dalla pre-vigente disciplina.

Fonti normative

- Articolo 4 del D. L. n. 34/2014 convertito dalla Legge n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”;

- Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2015 dell’8 giugno 2015;

- Comunicazione CNCE n. 570 del 18 giugno 2015;

- Circolare INPS n.126 del 26 giugno 2015;

- Circolare INAIL n.61 del 26 giugno 2015.

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